 La presente linea-guida, predisposta in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, ha l'obiettivo di fornire a tutti gli operatori del settore alimentare ed agli organi di controllo indicazioni in merito all'applicazione del Reg. CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, nonchè di precisare alcune parti del Regolamento che danno facoltà agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni particolari adeguate alle singole realtà nazionali, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare. Spetta alle ASL, attraverso i servizi medici e veterinari, condurre la verifica dell'applicazione del Regolamento CE sulla base delle indicazioni fornite dalla presente linee-guida o di specifiche e più puntuali precisazioni del Ministero della Salute, delel regioni e delle Province Autonome.
Ambiti particolari di semplificazione
Rientrano nell’ambito di applicazione di tale normativa anche le rivendite di generi di monopolio che effettuano la vendita di prodotti che rientrano nella tabella speciale, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 114/1998, tra cui sono compresi i pastigliaggi vari. Pertanto il tabaccaio risulta a tutti gli effetti operatore del settore alimentare e responsabile degli obblighi che ne derivano. Al fine di facilitare l'esercizio legittimo delle proprie attività, nell'accordo si ritiene necessario che le tabaccherie e e le altre attività non ancora registrate ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 (tra cui: gli esercizi annessi ai distributori di carburanti, cinema, teatri, ecc.), che effettuano la dstribuzione di alimenti non deperibili che non necessitano di particolari condizioni di conservazione, adempiano alle seguenti indicazioni operative gestionali ed igienico sanitarie: 1) obbligo di registrazione secondo le modalità definite da ciascuna Regione o Provincia Autonoma in base alle indicazioni delle presenti linee-guida; 2) conoscenza generale delle norme di igiene, eventualmente supportata da adeguata formazione di base; 3) mantenimento delle registrazioni inerenti l'acquisto dei prodotti alimenati per un periodo sufficientemente adeguato, predisponendo procedure per l'individuazione di tutti i fornitori che possano consentire, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato.
Per quanto riguarda i distributori automatici è necessario prevedere la sola registrazione a mezzo comunicazione di inizio attività (DIA) effettuata da parte dell'impresa che fornisce il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici alla ASL dove l'impresa stessa ha sede legale o stabilimento con allegato l'elenco delle postazioni (compreso di indirizzo) dove i distributori sono collocati. Nei casi di installazione di distributori automatici (esclusi quelli per il latte crudo, i quali seguono una normativa specifica) in Comuni diversi da quello in cui l'impresa ha il proprio stabilimento, anche nei casi di successive variazioni, questa non dovrà effettuare una DIA, ma una semplice comunicazione con il prospetto cumulativo aggiornato delle locazioni dove i distributori automatici sono installati. |